Statuto

STATUTO “Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria CIVES PROVINCIALE DI Frosinone – ODV

Art. 1 Denominazione

Il presente Statuto disciplina l’Associazione Provinciale Soccorso Infermieri Volontari, denominata “Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria – CIVES PROVINCIALE DI Frosinone – ODV” qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce ai sensi e nei limiti degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Adotta l’acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede e Simbolo

  1. L’Associazione ha sede attualmente in via Tommaso Landolfi 167, Frosinone. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
  2. Il simbolo è “un omino che corre con la fiamma”; la tutela e l’utilizzo del simbolo sono affidati al CIVES NAZIONALE.

Art. 3 Durata

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 Principi fondamentali

L’associazione, attraverso la partecipazione degli infermieri, nel presente statuto con il termine infermiere si intende infermiere e infermiere pediatrico intende contribuire allo sviluppo della collettività per l’affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana. L’associazione riconosce l’elevato valore sociale del Volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento dei fini statutari. L’associazione ripudia ogni discriminazione e riconosce pari dignità a uomini e donne, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L’associazione individua nel metodo associativo e nell’auto – formazione, gli strumenti per la costruzione di un sistema di Protezione Civile ed educazione alla salute.

Art. 5 Finalità

L’ Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, persegue, inoltre, nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, le finalità del CIVES Nazionale.
Le Associazioni Provinciali sono, inoltre, tenute a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale
L’associazione si costituisce per svolgere attività di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per fini esclusivamente di solidarietà sociale.
L’Associazione si propone di tutelare il diritto alla salute, sviluppare la cultura dell’assistenza sociale e prestare assistenza socio-sanitaria a persone svantaggiate italiane, ed estere limitatamente agli aiuti umanitari, anche in collaborazione con la Protezione civile, attraverso l’aiuto volontario, l’istruzione e la formazione, in caso di necessità, di calamità naturali od altro. L’Associazione si propone in ambito provinciale di:

  • Svolgere attività di formazione interna ai propri soci;
  • Organizzare convegni, meeting, eventi formativi, anche in collaborazione con altri enti, tesi alla formazione del personale sanitario, in ambiente residenziale, anche svolti per il conseguimento dei crediti ECM in collaborazione col CIVES Nazionale e del Collegio Provinciale Provider per l’Educazione Continua in Medicina;
  • Organizzare attività aventi ad oggetto interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni
  • Organizzare un sistema di soccorso in Italia ed all’estero, da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni, protezione civile, e con le altre Associazioni operanti nel settore.
  • Organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato.
  • Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale.

A tal fine può partecipare ad enti ed organismi locali provinciali e regionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l’edizione di stampe periodiche e no. ≈ Non è ammesso per i singoli volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l’attività della stessa secondo i limiti previsti dalla normativa vigente. ≈

Art. 6 Soci

Sono soci dell’associazione provinciale tutti i soci del CIVES Nazionale residenti nella Provincia di Frosinone. La qualità di socio del CIVES si acquista presentando domanda di iscrizione al CIVES Nazionale.

Il CIVES Nazionale, deliberata la domanda di adesione del socio, ne comunica il nominativo alla Associazione Provinciale di appartenenza che prende immediatamente atto della loro iscrizione I soci del CIVES godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. La qualità di socio si perde per: 1. perdita del requisito di iscrizione all’ordine professioni infermieristiche; 2. per sopravvenuti motivi di incompatibilità; 3. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della Associazione come accertate gravi inadempienze o sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’Associazione; 4. per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione; 5. per recesso, da comunicarsi per iscritto al consiglio Direttivo Nazionale e Provinciale del CIVES; 6. per il mancato rispetto del regolamento dell’Associazione; 7. per non avere in corso l’assicurazione professionale; La perdita della qualità di associato è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale anche su richiesta motivata del Comitato Direttivo Provinciale. Il Comitato direttivo provinciale prende atto dell’esclusione del socio operata dal Comitato direttivo Nazionale Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 Quota associativa

I soci hanno l’obbligo di versare la quota annua di iscrizione al CIVES NAZIONALE, come stabilita anno per anno dal Comitato Direttivo Nazionale e tale versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente del CIVES NAZIONALE. Il pagamento della quota annuale deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro il 15 marzo il CIVES Nazionale aggiorna l’elenco dei soci dell’anno corrente e provvede a comunicare alle Associazioni provinciali l’elenco soci diviso per provincie e a versare sul conto corrente del CIVES Provinciale il contributo iscrizioni che è almeno pari al 60% delle quote di iscrizione incassate per la relativa provincia. In difetto di pagamento della quota annua entro il 28 febbraio il socio verrà automaticamente escluso dall’associazione e non inserito nell’elenco annuale dei soci, fatto salvo quanto previsto per le nuove iscrizioni effettuate in corso di anno. Per le iscrizioni in corso d’anno il CIVES Nazionale è tenuto a registrare l’iscrizione entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata la domanda di adesione, aggiornando l’elenco soci. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il CIVES Nazionale è tenuto a riversare la quota parte delle quote per nuove iscrizioni incassate nello stesso semestre alle Associazioni provinciali di appartenenza del socio.

Art. 8 Elenco soci operativi

I soci possono chiedere di essere inclusi nell’elenco dei soci operativi, L’elenco dei soci operativi (disponibili cioè ad essere impiegati nelle attività di Protezione Civile e di Emergenza Sanitaria secondo le loro specifiche competenze indicate nella richiesta di

inserimento nell’elenco soci) diviso per Associazioni provinciali, è detenuto dal CIVES Nazionale e comunicato con cadenza semestrale alle sedi Provinciali. I criteri di accreditamento sono fissati dal Comitato Direttivo Nazionale che potrà anche autorizzare il socio ad operare in una provincia diversa su richiesta del socio o nel caso in cui non sia stata attivata l’associazione Provinciale ove ha sede l’ordine Provinciale di appartenenza del socio.

Art. 9 Organi dell’Associazione

Gli Organi del CIVES Provinciale sono:

a) l’Assemblea;
b) il Comitato Direttivo Provinciale;
c) il Presidente;
d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio Provinciale dei Garanti.

I componenti degli organi restano in carica quattro anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.
Tutte le cariche associative sono prestate a titolo gratuito.

Art. 10 Assemblea

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci del CIVES Provinciale.
La partecipazione è personale ed è ammessa la partecipazione per delega scritta e ciascun partecipante può ricevere un massimo di due deleghe (cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del delegante).
L’assembla si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 del mese di aprile per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione sull’andamento delle attività associative.
All’assemblea spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e stato patrimoniale e sulle relazioni del Comitato Direttivo Provinciale;
  • eleggere i membri del Comitato Direttivo Provinciale, ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Garanzia;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Provinciale e/o dal Comitato di Garanzia;

In sede straordinaria:

  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata un numero di soci pari al 15% degli iscritti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea in sede ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente Provinciale con lettera o email ordinaria e pubblicazione sul sito web almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. L’assemblea in sede straordinaria può essere convocata se richiesta al Presidente Nazionale da almeno 3 componenti del Comitato direttivo Provinciale o un numero di soci pari al 15% degli iscritti.
L’assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Provinciale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Presidente del Comitato di Garanzia nei casi previsti dal presente statuto.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti. Ogni qualvolta nelle votazioni ci sia parità di voti, l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
Per la deliberazione di scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 12 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo Provinciale è l’organo di gestione politico – amministrativa dell’Associazione e svolge la funzione di coordinamento della stessa.
Il Comitato Direttivo è composto da 7 membri eletti dall’assemblea tra i soci del CIVES Provinciale. Il Comitato Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Il Comitato Direttivo ha il compito di:

a) eleggere tra i propri membri il Presidente Provinciale;
b) eleggere il nuovo Presidente in caso di sfiducia o decadenza a qualsiasi titolo del Presidente in carica;
c) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente su proposta del Presidente;
d) eleggere tra i propri membri il Segretario
e) eleggere il Tesoriere;
f) eleggere il Direttore Operativo;
g) attribuire deleghe di settore ai propri membri su proposta del Presidente;
h) applicare le decisioni dell’assemblea;
i) approvare la proposta del Bilancio preventivo e consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
j) approvare il piano di tesseramento annuale;
k) approvare la partecipazione o l’adesione ad organizzazioni operanti nel settore del volontariato e della Protezione Civile in ambito provinciale e regionale;

Il Comitato Direttivo Provinciale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Comitato Direttivo Provinciale può sfiduciare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Provinciale e gli altri componenti titolari di cariche elettive.
In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato Direttivo , essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti.
Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Comitato. Nel caso di decadenza o dimissioni di un numero di membri del Comitato Direttivo superiore alla metà il Presidente dovrà convocare l’assemblea ordinaria, con carattere di urgenza per il rinnovo dell’intero Comitato.
Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo, l’assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell’intero Comitato, Il Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell’assemblea.
Nelle more, i membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari.
I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso elle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci o da non soci. Il Comitato Direttivo delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s’ intende respinta.
In caso di motivata emergenza per violazioni palesi del presente statuto o per attività che siano in aperto contrasto con il codice deontologico ovvero per manifesta incapacità gestionale o ancora per gravi scorrettezze gestionali, i componenti Comitato Direttivo devono segnalare tali scorrettezze al Comitato di Garanzia il quale chiamerà, entro un mese, il socio e ascoltate le ragioni di quest’ultimo potrà proporre al Comitato Direttivo le sanzioni che riterrà opportuno dal richiamo scritto all’espulsione.
Il Comitato Direttivo Provinciale si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 componenti.
Le riunioni del Comitato devono essere convocate almeno cinque giorni prima a mezzo lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni del Comitato sono pubbliche.
Alle riunioni del Comitato Direttivo potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Art. 13 Presidente

Il Presidente Provinciale, eletto dal Comitato Direttivo Provinciale, ha la legale rappresentanza dell’Associazione Provinciale, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari in conformità con gli scopi statutari del CIVES NAZIONALE e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.
Il Presidente presiede il Comitato direttivo, ne coordina le attività e ne convoca le sedute, predisponendo altresì l’ordine del giorno.
Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare, sempre in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Nazionale, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente Vicario.
In caso di dimissioni o decadenza del Presidente anticipatamente al termine del mandato, il Comitato nominerà uno dei suoi membri per assumere la carica vacante sino alla successiva convocazione dell’Assemblea.
Al Presidente sono attribuiti tutti i compiti di ordinaria amministrazione dell’Associazione, in particolare:

a) compiere presso Istituti di credito operazioni per richiedere finanziamenti; b) transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli;
c) autorizzare e compiere operazioni presso uffici pubblici e privati. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo per:
a) acquistare, vendere o permutare immobili;
b) assumere mutui o finanziamenti;
c) obbligare l’Associazione nei confronti di terzi;
d) promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere a liti, transigere e nominare legali.

Art. 14 Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.
In caso di assenza o impedimento temporanei del Vice Presidente vicario o su delega motivata le sue funzioni spettano ad altro Vice Presidente.

Art. 15 Segretario

Il Segretario, eletto dal Comitato Direttivo ha il compito di:

a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell’Assemblea e del Comitato direttivo
b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Comitato Direttivo e dell’Assemblea

Art. 16 Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Comitato Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione.
Il Tesoriere provvede ai pagamenti ed all’incasso degli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all’uopo predisposti; gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa.
Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili dell’Associazione, provvede alla registrazione delle scritture, emette i mandati di pagamento, le reversali di incasso e predispone le bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione nei termini statutari.
Il Tesoriere potrà avvalersi dell’ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 17 Direttore Operativo

Il Direttore Operativo è responsabile dell’organizzazione dell’attività dell’Associazione in ambito provinciale ed è eletto dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti. Cura, in particolare tutte le articolazioni operative dell’Associazione, i rapporti tecnico organizzativi con il CIVES NAZIONALE, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni in ambito provinciale e regionale
Il Responsabile dell’Ufficio Emergenze rappresenta il CIVES Provinciale dal punto di vista operativo, ma non ne assume la rappresentanza legale dell’Associazione che è esercitata a termini del presente Statuto dal Presidente.
Lavora in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Emergenze Nazionale e collabora con le strutture provinciali proponendo soluzioni ed indirizzi operativi ed individua con la collaborazione delle predette strutture soci che per esperienza, capacità e preparazione possono ricoprire l’incarico di membri dell’Ufficio Nazionale Emergenze.

Art. 18 Organi di garanzia e controllo

Sono organi di garanzia e controllo della CIVES:
a) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
b) il Collegio dei Garanti.

Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo statutario di controllo amministrativo dell’Associazione, i suoi componenti sono eletti dall’Assemblea ed ha il compito di:

a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell’Associazione;
b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all’Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi i quali non dovranno essere componenti di altri organi statutari ed almeno un membro dovrà essere in possesso e i requisiti previsti dall’art. 30 del Codice del terzo settore fermo quanto previsto dall’art. 2399 c.c.
Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute del Comitato Nazionale relativamente a discussioni di atti di natura amministrativa e patrimoniale.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Collegio dei Revisori dei Conti, essi dovranno essere sostituiti dai primi tra i non eletti.

Art. 20 Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è un organo statutario di garanzia e controllo regolamentare dell’Associazione, i suoi componenti sono eletti dalla Assemblea ed ha il compito di:

a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi statutari sulla loro corretta applicazione e sulla conformità degli Statuti e dei regolamenti dei Comitati Locali e delle Organizzazioni di base;
b) emettere, su esplicita richiesta, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi statutari;
c) dirimere le controversie sorte fra componenti degli organi statutari, tra organi diversi o tra le Organizzazioni aderenti proponendo, ove nel caso, eventuali sanzioni;

Il Comitato dei Garanti è composto da tre componenti effettivi i quali saranno eletti dall’Assemblea e non dovranno essere componenti di altri organi statutari della stessa Associazione.
In forza del presente Statuto è Presidente del Collegio di Garanzia il Presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche Provinciale che, eletto dall’intera comunità professionale, decade automaticamente dall’incarico al termine del proprio mandato presso l’OPI Provinciale e viene avvicendato dal nuovo Presidente, a sua volta democraticamente individuato.
Il Presidente del Comitato di Garanzia ha la facoltà di partecipare, se invitato dal Presidente, a titolo consultivo alle sedute del Comitato Direttivo esprimendo pareri non vincolanti.
L’iniziativa del Comitato dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il Comitato dei Garanti deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte dell’avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta. Le decisioni assunte dal Comitato dei Garanti sono esecutive decorsi i termini previsti per opporre ricorso.
In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Comitato dei Garanti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.
Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo l’assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell’intero Comitato, Il Presidente del Comitato di garanzia in questo caso sarà Presidente dell’assemblea.

Art. 21 Validità delle deliberazioni degli Organi statutari

Le deliberazioni adottate dagli organi statutari per essere valide devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di consensi la deliberazione non è adottata, nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita la seduta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, la revoca dell’intero Comitato Direttivo è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega ed in seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le riunioni del Comitato, del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e per questi ultimi dei soli componenti effettivi.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni degli organi statutari, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi a cura del Segretario, o comunque resi accessibili, ai componenti dell’organo e di essi deve essere data la più ampia diffusione ed informazione.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da: a) beni mobili ed immobili;

b) titoli pubblici e privati;
c) lasciti o donazioni, purché accettati

Il patrimonio del CIVES, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione destinate al raggiungimento degli scopi statutari sono: a) la quota parte delle quote associative dei soci riversato dal CIVES Nazionale;

b) contributi del CIVES Nazionale
c) contributi di privati;
d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; ovvero corsi di formazione ECM g) contributi di organismi internazionali;
h) donazioni e lasciti testamentari.

CIVES potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alla normativa vigente per gli Enti del Terzo settore.

Art. 24 Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali avanzi di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 Gratuità delle cariche statutarie

Ogni carica statutaria è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per l’espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 26 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento della CIVES può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un’Assemblea appositamente convocata; in tal caso il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe a quelle della CIVES e comunque, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge in materia per gli Enti del Terzo Settore.

Art. 27 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti, del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro vigenti.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo. Frosinone, 2018